Allegato “A” all’atto Repertorio n. 9.054 e n. 6.623 Raccolta
ASSOCIAZIONE CULTURALE “RUSSIAN BALLET SOCIETY ITALIA”
Art. 1 –
Tale associazione nasce su apposita richiesta e modello della Russian Ballet Society, con sede in Edinburgo –
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 –
Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione si propone di:
a) promuovere e diffondere la cultura della danza, in particolare il Metodo Russo Legat; organizzare e gestire corsi di danza, di didattica della danza, di storia della danza e della musica, master class di perfezionamento nei succitati settori, laboratori di danza, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica coreutica, sia tra gli adulti che tra i giovani;
b) favorire e organizzare manifestazioni coreutiche, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla danza;
c) promuovere la formazione di gruppi che sviluppino il metodo Russo Legat;
d) svolgere attività editoriale letteraria e coreutica, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di riviste, giornali, materiale informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell’associazione;
e) attivare iniziative coreutiche e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni coreutiche per le scuole dell’obbligo e del tempo libero;
f) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
g) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di danza e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche;
h) avviare ricerche di storia della danza, salvaguardia del patrimonio coreutico e culturale, riscoperta di danzatori del passato pubblicandone quanto scoperto;
i) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura coreutica e degli artisti/soci; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonchè service audio-
l) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
m) in via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 –
I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
Art. 4 –
Art. 5 –
Art. 6 –
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.
Art. 7 –
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
Art. 8 –
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il Socio infatti che non provvedere al pagamento della quota associativa entro quindici (15) gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. Il Socio espulso non può più essere riproposto.
Art. 9 –
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) il Segretario/Cassiere.
Gli organi restano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili.
Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
Art. 10 –
Art. 11 –
Art. 12 –
Art. 13 –
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 –
Art. 15 –
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Art. 16 –
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorìo;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell’Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all’anno);
h) convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
i) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell ‘Associazione.
Art. 17 –
Art. 18 –
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.
Art. 19 –
Art. 20 –
Art. 21 –
Art. 22 –
Art. 23 –
Art. 24 –
Art. 25 –
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 –
Firmato: Vincenza Bracciale, Maria Desideria Motta, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.